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Novità


L’abbattimento degli alberi condominiali 

Potatura alberi condominio codice civile: costituisce innovazioni condominio vietata. Abbattimento alberi Roma
Potatura alberi condominio codice civile: costituisce innovazioni condominio vietata. Abbattimento alberi Roma

L'orientamento espresso dalla sentenza n. 478 del 6 febbraio 2008 della Corte di Appello di Roma secondo cui l’abbattimento di alberi condominiali, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, secondo comma, c.c. e che, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio implica che nel caso di mancato rispetto dell’unanimità di legge, la delibera assembleare che abbia previsto lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla e, quindi, impugnabile in ogni tempo.

E’ l’unica pronuncia rivenuta sull’argomento e per comprenderne appieno la portata è opportuno preliminarmente soffermarmi sulla nozione di innovazione e sulla casistica giurisprudenziale elaborata in materia.

Configura un’innovazione l'opera che renda nuova la cosa comune trasformandone la funzione o destinazione o, ancora, quando ne alteri l’entità e identità sostanziale. Sono escluse dal concetto di innovazione le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune.
Per esempio imbiancare o rifare il pavimento dell’atrio non è un’innovazione mentre deve considerarsi tale il rifacimento di un atrio con diverso criterio architettonico, nuovi materiali, volumi e diversa distribuzione degli spazi.
Sono innovazioni, altresì, la modifica della destinazione dell’alloggio del portiere; la sostituzione del reticolato sul confine con un muro di cinta, l’introduzione di nuovi servizi comuni; la trasformazione del tetto comune in lastrico solare ad uso di solarium comune.
Gli articoli 1120 e 1121 del codice civile disciplinano le innovazioni nel condominio e si applicano unicamente alle parti comuni dell’edificio con esclusione delle proprietà esclusive dei condomini.

Nell’ambito delle innovazioni occorre distinguere le innovazioni consentite dalle innovazioni vietate.
Tutte le opere dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni sono innovazioni consentite purchè siano adottate con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice civile.
Sono state ritenute innovazioni consentite quelle relative al rifacimento del cortile comune, alla trasformazione di una parte del cortile in giardino, all’installazione di un impianto di citofono in aggiunta al servizio di porteriato per le ore notturne.
Nell’ambito delle innovazioni consentite devono distinguersi le innovazioni gravose o voluttuarie. Per gravose si intendono tutte quelle opere che comportano un dispendio economico non proporzionato ai miglioramenti che si vogliono apportare alle cose comuni. Voluttuarie, invece, le innovazioni dirette ad un ammodernamento o a un maggiore risultato estetico degli impianti e servizi comuni che sono comunque funzionanti. In entrambe le ipotesi i condomini dissenzienti sono esentati dal contribuire alle spese a condizione che l’innovazione possa essere suscettibile di utilizzazione separata ovvero che la maggioranza che ha deliberato l’innovazione se ne accolli l’intera spesa.

Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; quelle che ne alterino il decoro architettonico e quelle che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento di un solo condomino.
Le innovazioni vietate possono essere attuate solo con il consenso di tutti i condomini. L'esecuzione, difatti, su di una parte comune dell’edificio condominale, di opere od innovazioni non consentite, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1120 cod. civ., dà diritto agli altri condomini di ottenere la rimessione in pristino.

L’abbattimento degli alberi posti nel cortile comune costituisce intervento innovativo vietato ai sensi dell’articolo 1120 cod. civ. e richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio. Tra l'altro la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, non costituisce valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore (Corte App. Roma, 6 febbraio 2008, n.478)



Fonte: REDAZIONE DI LEX24 - di Lina Avigliano, avvocato

Pubblicato in Vita di condominio il 08/03/2012

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