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Debito condomino: si estingue solo se pagato all'amministratore 

Amministratore di condominio lascia debiti: Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148/2008
Amministratore di condominio lascia debiti: Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148/2008

Il condomino moroso può estinguere il suo debito pro quota nei confronti di società terze solo se il pagamento avviene attraverso l’amministratore. Questo, infatti, dovrà far transitare il dovuto attraverso il conto condominiale. L’unica eccezione si ha quando la società creditrice possa vantare un titolo esecutivo nei confronti del moroso.

Il debito “frazionabile”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148/2008, ha stabilito che «in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi, in mancanza di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà», la responsabilità dei condòmini è parziale. Trattandosi, infatti, di un debito economico e quindi frazionabile tra i vari condòmini, l’obbligazione si imputa «ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote».

Il debito va pagato all’amministratore. Tuttavia la parzialità dell’obbligazione non istaura un rapporto tra il creditore e il singolo condomino moroso. Poiché è l’amministratore stesso a rappresentare la comunità, è a lui che va corrisposta la cifra pro quota del debito, in quanto sussiste in una prima fase un rapporto creditore-debitore tra il condominio e il singolo moroso. Solo quando l’amministratore avrà fornito i dati dei condòmini morosi alla società creditrice e questa ha chiesto ed ottenuto un titolo esecutivo, nasce un nuovo rapporto tra il moroso e la società terza. Solo in questo caso il moroso estinguerà il suo debito con una transazione diretta, senza l’intermediazione dell’amministratore.



Fonte: Condofacile.com

Pubblicato in Cassazione il 02/07/2014

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